Art. 15 
 
                  Spendibilita' delle attestazioni 
 
  1.  Le  attestazioni  rilasciate  in  esito  a  certificazione,  in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 13/2013 e dal
decreto ministeriale 30 giugno 2015, art. 1, comma 3: 
    a)  sono  valide  sull'intero  territorio  nazionale  in   quanto
assumono come standard di riferimento il Repertorio  regionale  delle
qualificazioni, raccordato al Quadro nazionale  dei  titoli  e  delle
qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali; 
    b) possono costituire titolo di ammissione ai  pubblici  concorsi
(art. 14 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845),  o  concorrere  ai
requisiti  professionali  per  l'accesso  alle  attivita'  di  lavoro
riservate ai sensi dell'art. 2229  del  Codice  civile  nonche'  alle
professioni sanitarie e ai mestieri  artigianali,  commerciali  e  di
pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative; 
    c) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo
ed  internazionale,  attraverso  la  referenziazione  ai  sistemi  di
classificazione delle attivita' economiche e delle professioni  e  ai
livelli del quadro europeo delle qualificazioni  per  l'apprendimento
permanente (EQF). 
  2.  Con  atto  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e   la
formazione sono definiti i criteri e  le  procedure  per  l'eventuale
riconoscimento delle attestazioni relative a  competenze  validate  o
certificate, quale credito formativo in ingresso ai percorsi  formali
di apprendimento in coerenza con il decreto  ministeriale  30  giugno
2015, art. 1, comma 4.