Art. 15 Spendibilita' delle attestazioni 1. Le attestazioni rilasciate in esito a certificazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 13/2013 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015, art. 1, comma 3: a) sono valide sull'intero territorio nazionale in quanto assumono come standard di riferimento il Repertorio regionale delle qualificazioni, raccordato al Quadro nazionale dei titoli e delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; b) possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi (art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), o concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attivita' di lavoro riservate ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile nonche' alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative; c) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attivita' economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF). 2. Con atto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione sono definiti i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento delle attestazioni relative a competenze validate o certificate, quale credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento in coerenza con il decreto ministeriale 30 giugno 2015, art. 1, comma 4.