Art. 12 Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell'art. 74-bis nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 74-bis (Piani specifici di prevenzione AIB). - 1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione puo' essere aggiornato nell'arco temporale della sua validita'. Il regolamento forestale disciplina le modalita' per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB. 2. I piani specifi ci di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare: a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali; b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione. 3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all'art. 10 ed e' attuata con le procedure di cui all'art. 11. 4. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalita' e i criteri per la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2. 5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 82, comma 8-bis, e gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumita' pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.».