Art. 12 
 
Piani specifici di  prevenzione  AIB.  Inserimento  dell'art.  74-bis
  nella l.r. 39/2000 
 
  1. Dopo l'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 74-bis (Piani specifici di prevenzione AIB). - 1. Nelle  aree
individuate dal piano AIB sono approvati  dalla  Giunta  regionale  i
piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un  periodo  minimo  di
dieci anni. Il piano specifico di prevenzione puo' essere  aggiornato
nell'arco temporale della sua  validita'.  Il  regolamento  forestale
disciplina le modalita' per la realizzazione dei piani  specifici  di
prevenzione AIB. 
  2. I piani specifi  ci  di  prevenzione  AIB  di  cui  al  comma  1
prevedono, in particolare: 
    a) gli  interventi  colturali  straordinari  per  migliorare  gli
assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali; 
    b)  le  opere  e  gli  impianti  destinati  alla  prevenzione  ed
estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione. 
  3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al  comma
2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all'art. 10 ed  e'
attuata con le procedure di cui all'art. 11. 
  4. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1,  prescrivono
ai proprietari o possessori dei terreni le modalita' e i criteri  per
la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni sui  quali  sono  stati
realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2. 
  5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi  a  quanto
indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione
amministrativa di cui all'art. 82, comma 8-bis, e gli enti competenti
di cui all'art. 3-ter, comma 1, possono intervenire  in  sostituzione
dei proprietari o possessori per motivi di  sicurezza  e  incolumita'
pubblica, ponendo  i  relativi  oneri  a  carico  dei  proprietari  e
possessori  inadempienti,   secondo   le   procedure   definite   nel
regolamento forestale.».