Art. 7 
 
                       Proventi della gestione 
              Modifiche all'art. 31 della l.r. 39/2000 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti  di  cui
all'art. 3-ter, comma 1, trasmettono all'ente Terre regionali toscane
una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore
dell'ente Terre entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
legge regionale n. 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile
con la quale attestano, con riferimento all'annualita' precedente, la
destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi
di cui al comma 2.».