Art. 7 Proventi della gestione Modifiche all'art. 31 della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, trasmettono all'ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell'ente Terre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all'annualita' precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2.».