(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 30 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, lettere c) e n), dello Statuto; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare); Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); Visto l'accordo 29 aprile 2010 (Accordo tra il Governo, le regioni e province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari»); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale); Considerato quanto segue: 1. L'agricoltura su piccola scala e' un'agricoltura di basso impatto ambientale in quanto prevede colture diversificate, l'impiego ridotto della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori; 2. L'agricoltura di dimensione contadina contribuisce inoltre alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate, al mantenimento della biodiversita' e degli equilibri idrogeologici in zone marginali e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso, che costituisce una risorsa inestimabile per il territorio toscano; 3. L'agricoltura italiana e quella toscana in particolare sono ampiamente caratterizzate dalla presenza di aziende di piccole dimensioni che contribuiscono in maniera rilevante al valore complessivo della produzione agricola nazionale; 4. Da tempo si avverte pertanto la necessita' di una legge che salvaguardi i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali, tipici della realta' toscana, e che permetta agli agricoltori e alle aziende agricole di lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro esclusiva produzione nella propria abitazione o nei locali dell'azienda o in apposito locale polifunzionale; 5. Nel rispetto del principio stabilito dal «pacchetto igiene», secondo cui la responsabilita' della sicurezza alimentare spetta in primo luogo all'operatore, si prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di linee guida per le modalita' di effettuazione dell'autocontrollo; 6. Per l'individuazione dei requisiti strutturali e igienici dei locali si prevede l'emanazione di un regolamento; Approva la presente legge: Art. 1 Obiettivi 1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la presente legge detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province contermini. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.