(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12  del
                           30 marzo 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, lettere c) e n), dello Statuto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 della  Commissione,  del  15
novembre 2005, sui criteri  microbiologici  applicabili  ai  prodotti
alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  190  (Disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  193  (Attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore); 
  Visto l'accordo 29 aprile 2010 (Accordo tra il Governo, le  regioni
e  province  autonome  relativo  a  «Linee  guida   applicative   del
regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sull'igiene dei prodotti alimentari»); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R  (Regolamento  di  attuazione
del regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei  prodotti  alimentari  e
del regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile  2004  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'agricoltura su piccola  scala  e'  un'agricoltura  di  basso
impatto ambientale in quanto prevede colture diversificate, l'impiego
ridotto della chimica e dei  pesticidi,  la  costante  riduzione  del
consumo di petrolio,  la  commercializzazione  dei  prodotti  tramite
contatti diretti con i consumatori; 
    2. L'agricoltura di  dimensione  contadina  contribuisce  inoltre
alla  difesa  della   campagna,   delle   zone   montane   altrimenti
abbandonate, al mantenimento della biodiversita'  e  degli  equilibri
idrogeologici in zone marginali e alla valorizzazione  del  paesaggio
agricolo nel suo complesso, che costituisce una risorsa  inestimabile
per il territorio toscano; 
    3. L'agricoltura italiana e quella toscana  in  particolare  sono
ampiamente  caratterizzate  dalla  presenza  di  aziende  di  piccole
dimensioni  che  contribuiscono  in  maniera  rilevante   al   valore
complessivo della produzione agricola nazionale; 
    4. Da tempo si avverte pertanto la necessita' di  una  legge  che
salvaguardi i piccoli sistemi produttivi  consolidati  da  tradizioni
locali, tipici della realta' toscana, e che permetta agli agricoltori
e alle aziende agricole di lavorare,  trasformare  e  confezionare  i
prodotti di loro esclusiva produzione nella propria abitazione o  nei
locali dell'azienda o in apposito locale polifunzionale; 
    5. Nel rispetto del principio stabilito dal  «pacchetto  igiene»,
secondo cui la responsabilita' della sicurezza alimentare  spetta  in
primo luogo all'operatore, si prevede  l'emanazione  da  parte  della
Giunta regionale di linee guida per  le  modalita'  di  effettuazione
dell'autocontrollo; 
    6. Per l'individuazione dei requisiti strutturali e igienici  dei
locali si prevede l'emanazione di un regolamento; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole
locali, la presente legge detta disposizioni dirette ad agevolare  la
lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti  di
cui  all'art.  4,  destinati  alla  degustazione  effettuata   presso
l'azienda e alla vendita diretta al consumatore  finale  nel  mercato
locale, identificato nel territorio della provincia  in  cui  insiste
l'azienda e nel territorio delle province contermini. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in  osservanza  della
normativa in materia di igiene  e  sicurezza  degli  alimenti  e,  in
particolare, nel  rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2002,  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo  della  sicurezza  alimentare,
del regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei  prodotti  alimentari  e
del regolamento  (CE)  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale.