Art. 2 
 
                             Destinatari 
 
  1. I destinatari degli interventi  previsti  dalla  presente  legge
sono: 
    a) imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; 
    b) coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del codice civile; 
    c) cooperative agricole che utilizzano esclusivamente  il  lavoro
dei propri soci lavoratori.