Art. 3 
 
                        Avvio dell'attivita' 
 
  1. Le attivita' di lavorazione,  trasformazione  e  confezionamento
dei prodotti di cui all'art. 4, sono soggette a notifica sanitaria ai
sensi dell'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta  Regionale  1  agosto  2006,  n.  40/R  (Regolamento  di
attuazione del regolamento «CE» n. 852/2004 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti  alimentari
e del regolamento «CE» n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile  2004  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale), da presentare
allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del comune  in
cui ha sede legale l'impresa. 
  2. L'esercizio  dell'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di  cui  all'art.  4
del decreto  legislativo  18  maggio  2001  n.  228  (Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57).