Art. 3 Avvio dell'attivita' 1. Le attivita' di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4, sono soggette a notifica sanitaria ai sensi dell'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento «CE» n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento «CE» n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), da presentare allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l'impresa. 2. L'esercizio dell'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).