Art. 4 
 
                              Prodotti 
 
  1.  Sono  consentiti  la  lavorazione,  la  trasformazione  ed   il
confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di   esclusiva   produzione
aziendale. 
  2. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente  usati  a
fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari.