Art. 5 
 
                        Requisiti dei locali 
 
  1. Le attivita' di lavorazione,  trasformazione  e  confezionamento
dei prodotti di cui all'art. 4 sono  svolte  presso  i  locali  della
propria azienda o abitazione. 
  2. I requisiti  edilizi  dei  locali  destinati  alle  lavorazioni,
trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici
ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto
delle particolari caratteristiche di ruralita' degli edifici. 
  3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e  delle
attrezzature, compresi quelli per il  locale  polifunzionale  di  cui
all'art. 6, sono specificati con il regolamento di  cui  all'art.  8,
nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene
e sicurezza degli alimenti  ed  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
flessibilita' di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. 
  4. La destinazione di un locale alle attivita' di cui  al  comma  1
non determina la necessita' di un cambiamento di  destinazione  d'uso
dello stesso. 
  5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento  dei
prodotti di cui all'art. 4,  puo'  essere  utilizzata  la  cucina  di
civile   abitazione,    purche'    dotata    delle    caratteristiche
igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di  cui  all'art.  8  e
purche' le lavorazioni  e  le  trasformazioni  avvengano  in  maniera
distinta dall'uso domestico del locale.