Art. 5 Requisiti dei locali 1. Le attivita' di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4 sono svolte presso i locali della propria azienda o abitazione. 2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralita' degli edifici. 3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui all'art. 6, sono specificati con il regolamento di cui all'art. 8, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilita' di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. 4. La destinazione di un locale alle attivita' di cui al comma 1 non determina la necessita' di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso. 5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4, puo' essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purche' dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'art. 8 e purche' le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.