Art. 6 
 
                        Locale polifunzionale 
 
  1. Per  lo  svolgimento  delle  diverse  fasi  di  lavorazione  dei
prodotti di cui  all'art.  4  e'  consentito  utilizzare  uno  stesso
locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: 
    a) le attivita' sono effettuate in tempi diversi ed  intervallate
da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare  pericoli
per gli alimenti, con  particolare  riferimento  alle  contaminazioni
crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico; 
    b)  le  tempistiche  e   le   modalita'   di   separazione   sono
accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all'art. 7. 
  2. Le  lavorazioni  possono  anche  interessare  prodotti  agricoli
diversi tra di loro; in tal caso  esse  sono  effettuate  in  momenti
distinti, attuando, tra una lavorazione  e  la  successiva,  adeguate
operazioni  di  pulizia  e  disinfezione,  atte  ad  eliminare   ogni
possibile pericolo di contaminazione.