Art. 6 Locale polifunzionale 1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 4 e' consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) le attivita' sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico; b) le tempistiche e le modalita' di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all'art. 7. 2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.