Art. 7 Autocontrollo 1. I soggetti che svolgono le attivita' di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all'autocontrollo secondo le modalita' previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida relative alle procedure di autocontrollo.