Art. 7 
 
                            Autocontrollo 
 
  1.  I  soggetti  che  svolgono   le   attivita'   di   lavorazione,
trasformazione e confezionamento di  cui  alla  presente  legge  sono
tenuti  all'autocontrollo   secondo   le   modalita'   previste   dai
regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004. 
  2. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  emana  linee  guida  relative   alle
procedure di autocontrollo.