Art. 8 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Con il regolamento  di  attuazione  della  presente  legge  sono
definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari  relativi  alla
lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto
previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004. 
  2. Il regolamento di attuazione e'  emanato  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.