Art. 8 Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004. 2. Il regolamento di attuazione e' emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.