Art. 5 Obblighi di comunicazione 1. Il/la titolare di un incarico ha l'obbligo di dare comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico e al/alla responsabile della prevenzione della corruzione, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, di quanto segue: a) del provvedimento di rinvio a giudizio e dell'eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; b) di qualsiasi altra situazione da cui consegua una delle cause di inconferibilita' o incompatibilita'.