Art. 5 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. Il/la titolare di un incarico ha l'obbligo di dare comunicazione
all'organo che ha conferito l'incarico e al/alla  responsabile  della
prevenzione  della  corruzione,   entro   15   giorni   dall'avvenuta
conoscenza, di quanto segue: 
    a) del  provvedimento  di  rinvio  a  giudizio  e  dell'eventuale
sentenza di condanna, anche non passata in  giudicato,  per  uno  dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del  codice
penale; 
    b) di qualsiasi altra situazione da cui consegua una delle  cause
di inconferibilita' o incompatibilita'.