Art. 2 
 
Modifica all'art. 6 della legge regionale 30 dicembre  2017,  n.  39,
  «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi  e  nei
  vari settori di intervento della Regione Basilicata» 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30  dicembre  2017,
n. 39, e' cosi' modificato: 
    «1. Al fine di consentire  alla  Regione  il  completo  esercizio
delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),  del  presente
capo, garantendo  la  continuita'  dell'attivita'  amministrativa  ed
operativa, i comuni capofila delle aree programma di cui  alla  legge
regionale  30  dicembre  2010,  n.  33  e  s.m.i.,  provvedono   alla
conclusione dei progetti e/o  delle  attivita'  finanziati  da  fondi
comunitari, nazionali e regionali in corso alla data del 31  dicembre
2017, ivi compreso  il  riscontro  delle  istanze  di  taglio  boschi
acquisite, alla stessa  data,  ai  sensi  dell'art.  15  della  legge
regionale 10 novembre 1998, n. 42, avvalendosi del personale a  tempo
indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento  che,  alla
medesima data, vi presta servizio. Il predetto personale continua  ad
operare in posizione di distacco funzionale per il tempo strettamente
necessario al completamento  dei  relativi  progetti  e,  per  quanto
attiene il rilascio delle autorizzazioni al taglio dei  boschi,  fino
al recepimento della specifica modifica  normativa.  L'individuazione
del personale e' effettuata d'intesa tra  il  comune  capofila  e  il
Dipartimento politiche agricole e forestali.».