Art. 2 Modifica all'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata» 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, e' cosi' modificato: «1. Al fine di consentire alla Regione il completo esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente capo, garantendo la continuita' dell'attivita' amministrativa ed operativa, i comuni capofila delle aree programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., provvedono alla conclusione dei progetti e/o delle attivita' finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali in corso alla data del 31 dicembre 2017, ivi compreso il riscontro delle istanze di taglio boschi acquisite, alla stessa data, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, avvalendosi del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla medesima data, vi presta servizio. Il predetto personale continua ad operare in posizione di distacco funzionale per il tempo strettamente necessario al completamento dei relativi progetti e, per quanto attiene il rilascio delle autorizzazioni al taglio dei boschi, fino al recepimento della specifica modifica normativa. L'individuazione del personale e' effettuata d'intesa tra il comune capofila e il Dipartimento politiche agricole e forestali.».