Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 15, comma 3-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), i criteri e le modalita' per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo. Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013. 2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, art. 2, paragrafo 2, non puo' superare il massimale di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti. Art. 3. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale. Art. 4. Tipologie di iniziative finanziabili e costi ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative: a) seminari, conferenze, manifestazioni, convegni, concorsi, pubblicazioni, documentari, mostre, fiere ed escursioni, volti a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo; b) corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta del tartufo nonche' corsi di addestramento dei cani utilizzati nella stessa. 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) progettazione dell'iniziativa; b) ideazione e produzione di materiali relativi all'iniziativa; c) compensi e rimborsi spese collegati alla realizzazione dell'iniziativa; d) spese di organizzazione; e) noleggio strutture e attrezzature; f) trasporti. Art. 5. Costi non ammissibili 1. Non sono ammissibili a finanziamento: a) i costi sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda; b) i costi relativi al personale dipendente; c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario. Art. 6. Tipologia e intensita' del contributo 1. Il contributo e' concesso in conto capitale sulla base delle seguenti aliquote: a) associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge regionale 23/1999: 90 per cento del costo ritenuto ammissibile; b) associazioni non riconosciute: 70 per cento del costo ritenuto ammissibile. 2. Il contributo massimo concedibile e' pari a euro 10.000,00. Art. 7. Presentazione delle domande 1. La domanda di contributo e' redatta, a pena di inammissibilita', utilizzando il modello di cui all'Allegato A, ed e' presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, di seguito denominato Servizio, entro il 30 luglio di ogni anno. 2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi: a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; b) prospetto di spesa suddiviso sulla base dei costi indicati all'art. 4, comma 2, del presente regolamento. 3. Alla domanda di contributo e' allegata la seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione delle tempistiche di realizzazione della stessa; b) dichiarazione de minimis, di cui all'Allegato B; c) fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del soggetto che sottoscrive la domanda. Art. 8. Istruttoria delle domande, concessione e liquidazione del contributo 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Le domande sono valutate dal Servizio sulla base del seguente criterio di priorita': a) domanda presentata da associazioni riconosciute: punti 4; b) domanda presentata da associazioni non riconosciute: punti 2. 3. A parita' di punteggio si riconosce priorita' alle domande con minore importo di spesa prevista. 4. Il Servizio verifica la correttezza e la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa, valutando la sussistenza dei requisiti soggettivi e l'ammissibilita' dei costi e richiedendo eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000. 5. Nel caso in cui la domanda non risulti ammissibile, il Servizio comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000. 6. Il contributo e' concesso e integralmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Art. 9. Divieto di cumulo degli aiuti 1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili. Art. 10. Durata 1. Il presente regolamento ha efficacia fino al 31 dicembre 2020. Art. 11. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione nonche' della legge regionale 7/2000. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il vicepresidente: Bolzonello