Allegato 
 
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
  contributi alle associazioni dei tartufai  per  lo  svolgimento  di
  iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione
  del patrimonio tartuficolo, ai sensi  dell'art.  15,  comma  3-bis,
  della  legge  regionale  16  agosto  1999,  n.  23  (Disciplina  di
  raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi). 
 
(Omissis). 
 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina,  in  attuazione  dell'art.
15, comma  3-bis,  della  legge  regionale  16  agosto  1999,  n.  23
(Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio  dei
tartufi), i criteri e le modalita' per la concessione  di  contributi
alle associazioni dei  tartufai  per  lo  svolgimento  di  iniziative
finalizzate  a  favorire  la  conoscenza  e  la  valorizzazione   del
patrimonio tartuficolo. 
 
 
                               Art. 2. 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  in
osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE)  n.  1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  n.
352 di data 24 dicembre 2013. 
    2. L'importo complessivo degli aiuti  «de  minimis»  concessi  al
beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi  del  regolamento
(UE) 1407/2013, art. 2, paragrafo 2, non puo' superare  il  massimale
di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando
l'esercizio  finanziario  in  corso  e  i  due  esercizi   finanziari
precedenti. 
 
 
                               Art. 3. 
                             Beneficiari 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento  le  associazioni  dei  tartufai  costituite  in   ambito
regionale. 
 
 
                               Art. 4. 
                Tipologie di iniziative finanziabili 
                         e costi ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 23/1999,
sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative: 
      a) seminari, conferenze,  manifestazioni,  convegni,  concorsi,
pubblicazioni, documentari, mostre,  fiere  ed  escursioni,  volti  a
favorire  la  conoscenza   e   la   valorizzazione   del   patrimonio
tartuficolo; 
      b) corsi di formazione  ed  aggiornamento  sulla  raccolta  del
tartufo nonche' corsi di  addestramento  dei  cani  utilizzati  nella
stessa. 
    2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a: 
      a) progettazione dell'iniziativa; 
      b) ideazione e produzione di materiali relativi all'iniziativa; 
      c) compensi  e  rimborsi  spese  collegati  alla  realizzazione
dell'iniziativa; 
      d) spese di organizzazione; 
      e) noleggio strutture e attrezzature; 
      f) trasporti. 
 
 
                               Art. 5. 
                        Costi non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili a finanziamento: 
      a)  i  costi  sostenuti  in  data  antecedente  a   quella   di
presentazione della domanda; 
      b) i costi relativi al personale dipendente; 
      c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo  che  costituisca
un costo a carico del soggetto beneficiario. 
 
 
                               Art. 6. 
                Tipologia e intensita' del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso in conto capitale sulla  base  delle
seguenti aliquote: 
      a) associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis,
della legge regionale  23/1999:  90  per  cento  del  costo  ritenuto
ammissibile; 
      b) associazioni  non  riconosciute:  70  per  cento  del  costo
ritenuto ammissibile. 
    2. Il contributo massimo concedibile e' pari a euro 10.000,00. 
 
 
                               Art. 7. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1.  La  domanda   di   contributo   e'   redatta,   a   pena   di
inammissibilita', utilizzando il modello di cui all'Allegato A, ed e'
presentata al Servizio competente della  Direzione  centrale  risorse
agricole, forestali e ittiche, di seguito denominato Servizio,  entro
il 30 luglio di ogni anno. 
    2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi: 
      a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; 
      b) prospetto di spesa suddiviso sulla base dei  costi  indicati
all'art. 4, comma 2, del presente regolamento. 
    3.  Alla  domanda  di  contributo   e'   allegata   la   seguente
documentazione: 
      a) relazione  illustrativa  dell'iniziativa  con  l'indicazione
delle tempistiche di realizzazione della stessa; 
      b) dichiarazione de minimis, di cui all'Allegato B; 
      c) fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  in
corso di validita' del soggetto che sottoscrive la domanda. 
 
 
                               Art. 8. 
               Istruttoria delle domande, concessione 
                    e liquidazione del contributo 
 
    1. I contributi sono concessi con il  procedimento  valutativo  a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. Le domande sono valutate dal Servizio sulla base del  seguente
criterio di priorita': 
      a) domanda presentata da associazioni riconosciute: punti 4; 
      b) domanda presentata da associazioni non  riconosciute:  punti
2. 
    3. A parita' di punteggio si riconosce priorita' alle domande con
minore importo di spesa prevista. 
    4. Il Servizio verifica la correttezza  e  la  completezza  della
domanda e della  documentazione  prevista  a  corredo  della  stessa,
valutando la sussistenza dei requisiti soggettivi e  l'ammissibilita'
dei costi e richiedendo eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000. 
    5. Nel caso  in  cui  la  domanda  non  risulti  ammissibile,  il
Servizio comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai
sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000. 
    6. Il contributo e'  concesso  e  integralmente  liquidato  entro
sessanta giorni dalla scadenza del  termine  di  presentazione  delle
domande. 
 
 
                               Art. 9. 
                    Divieto di cumulo degli aiuti 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere
cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi  a
titolo «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili. 
 
 
                              Art. 10. 
                               Durata 
 
    1. Il presente regolamento ha efficacia fino al 31 dicembre 2020. 
 
 
                              Art. 11. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni del  regolamento  (UE)  1407/2013  della  Commissione
nonche' della legge regionale 7/2000. 
 
 
                              Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
(Omissis). 
 
Visto, il vicepresidente: Bolzonello