Allegato 
 
Regolamento di  modifica  al  regolamento  recante  le  modalita'  di
  applicazione del regime di sostegno comunitario alla  riconversione
  e  ristrutturazione  dei   vigneti   a   partire   dalla   campagna
  vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del  regolamento
  (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n.  2016/1149  e  di
  esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto
  del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                   Modifica all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 117/2017 
 
    1. Alla lettera m) del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento  recante
le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario  alla
riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna
vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art.  46  del  regolamento
(UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato  (UE)  n.  2016/1149  e  di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione), le parole: «art.  75
del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti:  «art.
44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150». 
 
                               Art. 2. 
                   Modifica all'art. 4 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 117/2017 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 117/2017, le parole: « e' ammessa la presentazione di  una
sola domanda di sostegno e, nel caso di presentazione di piu' domande
e' ammessa la domanda con cui e' richiesto  il  contributo  maggiore»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che  hanno  presentato  domanda,
l'importo massimo complessivamente erogabile non supera 75.000 euro». 
 
                               Art. 3. 
                   Modifica all'art. 7 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 117/2017 
 
    1. Al comma 5  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 117/2017, dopo le parole «per ogni singola  domanda»  sono
inserite le seguenti: «, o per piu' domande nei casi di cui  all'art.
4, comma 3,». 
 
                               Art. 4. 
                  Modifiche all'art. 8 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 117/2017 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
117/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «del Presidente
della Regione 321/2003.» sono inserite  le  seguenti:  «Sono  ammesse
anche le seguenti varieta' in osservazione: Cabernet Eidos,  Cabernet
Volos, Fleurtai, Julius,  Merlot  Kanthus,  Merlot  Korus,  Sauvignon
Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Soreli.»; 
      b) dopo la lettera e) del comma 4 e' aggiunta la seguente: 
      «e bis) al momento della finanziabilita'  non  e'  in  possesso
dell'autorizzazione al reimpianto.». 
 
                               Art. 5. 
                  Modifica all'art. 12 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 117/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 117/2017, le parole: « Ai sensi dell'art. 9, paragrafo  2,
del regolamento (CE)  555/2008  e  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali   20   dicembre   2013
(Disposizioni  nazionali  di  attuazione  dei  regolamenti  (CE)   n.
1234/2007 del Consiglio e (CE)  n.  555/2008  della  Commissione  per
quanto riguarda l'applicazione della  misura  della  riconversione  e
ristrutturazione dei vigneti)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ai
sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 2016/1150 e del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411». 
 
                               Art. 6. 
                  Modifica all'art. 15 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 117/2017 
 
    1. Alla fine del comma 3 dell'art. 15 del decreto del  Presidente
della Regione n. 117/2017 sono aggiunte le parole: «, che completa il
collaudo dei vigneti ristrutturati entro novanta  giorni  dalla  data
dell'invio della documentazione da parte  della  struttura  regionale
competente». 
 
                               Art. 7. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
Visto, il Vicepresidente: Bolzonello