Art. 2 
 
                Disposizioni in materia di personale 
              dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone. 
                 Modificazioni alla legge regionale 
                        30 luglio 1986, n. 36 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n.  36  (Institut
regional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone),  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 7 (Personale). - 1. All'Istituto e al relativo personale si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 luglio 2010,
n.  22  (Nuova  disciplina  dell'organizzazione  dell'Amministrazione
regionale e degli  enti  del  comparto  unico  della  Valle  d'Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di  altre
leggi in materia di personale), e il contratto  collettivo  regionale
di lavoro del comparto unico. 
    2. Nella dotazione organica dell'Istituto, e' istituito un  posto
con      il      profilo      professionale      di      responsabile
amministrativo-contabile,  appartenente   alla   categoria   D,   per
l'attuazione della programmazione educativa,  didattica  e  formativa
dell'Istituto.». 
  2. Il comma terzo dell'art. 2 della legge regionale n.  36/1986  e'
abrogato.