Art. 2 Disposizioni in materia di personale dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 1. L'art. 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut regional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Personale). - 1. All'Istituto e al relativo personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico. 2. Nella dotazione organica dell'Istituto, e' istituito un posto con il profilo professionale di responsabile amministrativo-contabile, appartenente alla categoria D, per l'attuazione della programmazione educativa, didattica e formativa dell'Istituto.». 2. Il comma terzo dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1986 e' abrogato.