Art. 3 Norma transitoria 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al comune la documentazione fotografica dell'installazione dell'etichetta di cui all'art. 10, comma 5. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 aprile 2018 ROSSI (Omissis).