Art. 3 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  i
gestori possono inviare alla  Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale della Toscana  (ARPAT)  ed  al  comune  la  documentazione
fotografica dell'installazione dell'etichetta  di  cui  all'art.  10,
comma 5. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 17 aprile 2018 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).