Art. 2 
 
                           Oggetto sociale 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 87/2009 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  5  della legge  regionale  n. 87/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. La societa' opera  a  supporto  dei  soci  nel  rispetto  dei
requisiti della normativa  vigente  in  materia  di  societa'  aventi
caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale: 
      a) attivita' propedeutica alla certificazione del conseguimento
degli obiettivi minimi di raccolta differenziata  e  di  accertamento
dell'efficacia dei sistemi  di  raccolta  incluse  le  attivita'  di:
osservatorio concernente  il  monitoraggio  e  la  valutazione  della
produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate,
il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe  applicate
dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati  ed  informazioni  a
favore degli operatori attraverso lo «Sportello informambiente»; 
      b) attivita' di verifica e controllo degli impianti  termici  e
degli attestati di prestazione energetica, in attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettere h-bis e h-ter, della  legge  regionale  24  febbraio
2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), inclusi la gestione
e lo  sviluppo  del  sistema  informativo  regionale  sull'efficienza
energetica,   le   campagne   di   informazione,   comunicazione    e
sensibilizzazione e la gestione del  sistema  di  riconoscimento  dei
soggetti certificatori  e  dei  soggetti  ispettori  con  tenuta  dei
relativi elenchi, in attuazione di  quanto  previsto  dagli  articoli
22-bis e 23-ter della legge regioanle n. 39/2005; 
      c) assistenza  e  supporto  tecnico  nella  elaborazione  delle
politiche in materia di sviluppo sostenibile, gestione  dei  rifiuti,
energia e bonifica dei siti inquinati e nelle inerenti  attivita'  di
concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni  e  contributi,
nonche' di monitoraggio, valutazione e promozione di buone pratiche e
diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico; 
      d) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni
amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di
cui all'art. 36-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita  del  Paese),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche'  assistenza
e supporto tecnico  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
regionali relative alle  competenze  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
      e) realizzazione e gestione di applicativi  software  e  banche
dati connesse alle attivita' oggetto della societa'; 
      f)  elaborazione  di  progetti  in  materia   di   smaltimento,
riduzione,  riutilizzo,  recupero  e  riciclo  dei   rifiuti,   anche
attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie; 
      g) supporto agli enti locali per la elaborazione e  valutazione
della programmazione in materia  di  sviluppo  sostenibile,  energia,
rifiuti, bonifica dei siti inquinati nonche' di piani di  azione  per
l'efficientamento energetico, l'energia e  lo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili; 
      h) attivita' di raccolta, selezione e valutazione  di  progetti
sperimentali di innovazione  e  ricerca  in  materia  di  rifiuti  ed
energia; 
      i) assistenza tecnica all'elaborazione  di  specifici  progetti
finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica  dei  siti
inquinati; 
      j) attivita' di promozione di campagne  di  informazione  e  di
sensibilizzazione,  ivi  compresa  la  predisposizione  di   percorsi
formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi  dei  rifiuti,
dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili e
dello sviluppo sostenibile; 
      k) supporto alla regione nella promozione e nella realizzazione
di piani, progetti complessi, studi, analisi e  ricerche  finalizzate
all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti  rinnovabili
per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per
il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale; 
      l) promozione dell'incontro fra organismi  attivi  nel  settore
energetico  e  privati,  favorendo  il   monitoraggio   dei   sistemi
energetici, la loro ottimizzazione  anche  tramite  l'utilizzo  delle
fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini; 
      m) sostegno alle politiche regionali  in  materia  di  sviluppo
sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione  delle  realta'
produttive del territorio; 
      n) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta,  o
in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica  dei
siti inquinati ed energia.».