Art. 3 
 
                       Attivita' istituzionali 
    Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 87/2009 
 
  1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 87/2009  e'  inserito  il
seguente: «Art. 5-bis (Attivita' istituzionali). 1. Sono classificate
attivita' istituzionali a carattere continuativo le attivita' di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), ed e). 
  2. Le attivita' di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  b),  sono
esercitate in conformita' con quanto previsto dall'art. 26, comma  4,
della legge regionale 16  dicembre  2016,  n.  85  (Disposizioni  per
l'esercizio delle funzioni regionali  in  materia  di  uso  razionale
dell'energia. Modifiche  alle  leggi  regionali  39/2005,  87/2009  e
22/2015). 
  3.  Sono  classificate  attivita'  istituzionali  a  carattere  non
continuativo le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), g),
h), i), j), k), l) m), ed n). 
  4. La Giunta regionale  approva,  contestualmente  al  piano  delle
attivita', uno schema di convenzione quadro per la  disciplina  delle
modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel  piano  annuale
di cui all'art. 7.».