Art. 3 Attivita' istituzionali Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 87/2009 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 87/2009 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Attivita' istituzionali). 1. Sono classificate attivita' istituzionali a carattere continuativo le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), ed e). 2. Le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), sono esercitate in conformita' con quanto previsto dall'art. 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015). 3. Sono classificate attivita' istituzionali a carattere non continuativo le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), g), h), i), j), k), l) m), ed n). 4. La Giunta regionale approva, contestualmente al piano delle attivita', uno schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel piano annuale di cui all'art. 7.».