Art. 4 
 
                       Indirizzi alla societa' 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionali n. 87/2009 
 
  1. Il comma 1  dell'art.  7  della legge  regionale  n. 87/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  Entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente  a   quello   di
riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale,
la Giunta regionale individua con apposito atto: 
    a) le attivita' per le quali  intende  avvalersi  della  societa'
distinguendole  in   istituzionali   a   carattere   continuativo   e
istituzionali a  carattere  non  continuativo,  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 5-bis; 
    b) le modalita' per la determinazione del contributo a  copertura
dei costi delle attivita' istituzionali a  carattere  continuativo  e
del  tariffario  dei  compensi  per  le  attivita'  istituzionali   a
carattere non continuativo, ai  sensi  di  quanto  previsto  all'art.
5-bis; 
    c)  le  modalita'  di  raccolta,  elaborazione,  trasmissione   e
pubblicazione di dati, in conformita' alle disposizioni regionali  in
materia di tecnologie dell'informazione e della  comunicazione  e  di
sistema informativo; 
    d) gli indirizzi per l'attivita',  la  gestione  e  il  controllo
della societa'.». 
  2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 7  della legge  regionale
n. 87/2009 e' soppresso.