Art. 4 Indirizzi alla societa' Modifiche all'art. 7 della legge regionali n. 87/2009 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto: a) le attivita' per le quali intende avvalersi della societa' distinguendole in istituzionali a carattere continuativo e istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5-bis; b) le modalita' per la determinazione del contributo a copertura dei costi delle attivita' istituzionali a carattere continuativo e del tariffario dei compensi per le attivita' istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5-bis; c) le modalita' di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformita' alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sistema informativo; d) gli indirizzi per l'attivita', la gestione e il controllo della societa'.». 2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/2009 e' soppresso.