Art. 6 
 
                     Modalita' di finanziamento 
    Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale n. 87/2009 
 
  1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 87/2009 e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 11-ter (Modalita' di  finanziamento).  -  1.  Le  attivita'
istituzionali a carattere continuativo di cui all'art.  5-bis,  comma
1,  sono  finanziate  con  un  contributo  annuale,   con   eventuali
proiezioni  pluriennali,  a  copertura  dei  costi   che   concorrono
direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui  ammontare
e' definito con legge regionale di bilancio. 
  2. Le attivita' istituzionali a carattere non continuativo  di  cui
all'art. 5-bis, comma 3, non coperte dal contributo di cui  al  comma
1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare
e' determinato  sulla  base  delle  tariffe  definite  dal  piano  di
attivita' e secondo le modalita' stabilite dalla  convenzione  quadro
di cui all'art. 5-bis, comma 4.».