Art. 7 
 
                          Norma finanziaria 
     Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 87/2009 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale  n. 87/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 13 (Norma finanziaria). - 1. Gli oneri per  il  finanziamento
delle  attivita'  istituzionali  a  carattere  continuativo  di   cui
all'art. 5-bis, comma 1, sono stimati in euro 1.000.000,00 per l'anno
2018, ed in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni  2019  e  2020,
cui si fa fronte con gli  stanziamenti  della  Missione  9  «Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e  dell'ambiente»,  Programma  03
«Rifiuti», Titolo 1  «Spese  correnti»  del  bilancio  di  previsione
2018 - 2020. 
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di
bilancio.». 
  La presente legge  e'  pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 16 maggio 2018 
 
                                ROSSI