Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le imprese agricole che,  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge, esercitano attivita' di agricoltura sociale  da  piu'
di due anni, devono adeguarsi alle disposizioni della presente  legge
entro due anni dall'entrata  in  vigore  della  stessa  e  iscriversi
nell'Elenco di cui all'art. 2. 
  2.  Allo  scopo  di  garantire   l'introduzione   e   lo   sviluppo
dell'agricoltura  sociale,  la  Provincia  assume  il   coordinamento
necessario ai fini dell'attuazione delle singole attivita' nel quadro
della vigente normativa fiscale e finanziaria.