Art. 12 Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano» 1. Dopo il comma 14 dell'art. 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «15. Alle istituzioni private ai sensi della presente legge sono assimilate le imprese che esercitano un'attivita' nell'ambito dell'agricoltura sociale. Tali imprese possono essere riconosciute e finanziate quali operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.».