Art. 4 Attivita' di agricoltura sociale 1. Nell'Elenco provinciale di cui all'art. 2 sono iscritti gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'art. 3, che svolgono le seguenti attivita': a) inserimento socio-lavorativo di: 1) lavoratori con disabilita' e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 2) persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali e per le scuole mediante l'utilizzazione delle risorse dell'azienda agricola che svolge l'attivita', per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di orientamento, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; tra tali attivita' rientrano le offerte di formazione, di assistenza e di sostegno per gestire la vita quotidiana, anche con animali e piante, di servizi di assistenza, di vitto, come servizi di tavola calda per anziani, pasti a domicilio e simili, e di alloggio per persone in difficolta' sociale, fisica e psichica; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali e piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello provinciale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno per bambini e persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 2. Ai fini dell'inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera a), trovano applicazione anche le disposizioni della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.