Art. 5 Requisiti soggettivi e oggettivi 1. Con regolamento di esecuzione sono determinate le modalita' per l'accesso degli operatori dell'agricoltura sociale alle singole attivita' e sono disciplinate le forme di collaborazione con gli enti e i servizi pubblici competenti; gli accreditamenti previsti restano validi. 2. Inoltre, sentita la Consulta provinciale per l'agricoltura sociale, con regolamento di esecuzione e' determinata la formazione richiesta per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale, tenuto conto del tipo di attivita' da svolgere, delle figure professionali presenti nonche' delle offerte formative esistenti. 3. La formazione puo' essere comprovata anche da collaboratori familiari che svolgono effettivamente le attivita' di cui all'art. 4.