Art. 6 
 
               Disposizioni urbanistiche e in materia 
                  di igiene e sanita' per i locali 
 
  1. Alle attivita'  di  cui  all'art.  4  possono  essere  destinati
fabbricati o porzioni di fabbricati rurali.  Ai  fini  dell'esercizio
dell'attivita' di agricoltura sociale e' altresi' ammesso il recupero
del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli. 
  2. I fabbricati o le porzioni di  fabbricati  di  cui  al  comma  1
mantengono il riconoscimento della ruralita' di cui all'art. 5, comma
1, della legge 18 agosto 2015, n. 141. 
  3. Per il calcolo  dell'imposta  municipale  immobiliare  (IMI)  ai
sensi della legge provinciale 23 aprile  2014,  n.  3,  e  successive
modifiche, si applica l'aliquota  ridotta  per  i  fabbricati  rurali
strumentali prevista dall'art.  9,  comma  5,  della  medesima  legge
provinciale. 
  4. I fabbricati o le porzioni di  fabbricati  di  cui  al  comma  1
mantengono la loro destinazione ai fini dell'applicazione degli oneri
e di altri tributi. 
  5.  Per  quanto  riguarda  i  requisiti  dei  locali   dell'azienda
agricola, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al punto 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modifiche. 
  6.  Se  le  attivita'  prevedono  la   lavorazione,   preparazione,
somministrazione  e  vendita  di  pasti  e  alimenti,  devono  essere
rispettate le specifiche disposizioni vigenti in materia di igiene  e
sanita' per i locali. Per la lavorazione e preparazione  puo'  essere
utilizzata anche la cucina del maso.