Art. 7 Inizio attivita' 1. A seconda del tipo di attivita' svolta, prima dell'avvio dell'attivita' deve essere effettuata, ai sensi delle norme vigenti, una dichiarazione di inizio attivita' o una segnalazione certificata di inizio attivita' o effettuato un accreditamento da parte delle autorita' competenti. 2. L'iscrizione nell'Elenco provinciale avviene successivamente alla dichiarazione, segnalazione o all'accreditamento di cui al comma 1. L'iscrizione e' provvisoria finche' non sono conclusi i procedimenti di dichiarazione, segnalazione o accreditamento di cui al comma 1.