Art. 8 
 
                         Misure di sostegno 
 
  1. La Provincia assicura sufficienti risorse e misure  di  sostegno
per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura  sociale,  tenendo  conto
delle modifiche del fabbisogno riferito alle singole prestazioni. 
  2. Le misure di sostegno possono comprendere: 
    a)  l'incentivazione  di  investimenti  e   di   interventi   per
l'adeguamento e l'arredamento di  edifici  e  strutture  per  imprese
agricole; 
    b) la partecipazione ai costi delle rette e delle tariffe  orarie
dei  servizi  assistenziali  nel  rispetto  dei  principi   e   delle
disposizioni di cui  alla  legislazione  provinciale  in  materia  di
politiche sociali e sanita'; 
    c) contributi per corsi di formazione e aggiornamento, per misure
di sensibilizzazione, per studi e indagini, manifestazioni, convegni,
materiale divulgativo e altre iniziative per  enti  e  organizzazioni
nel settore agricolo; 
    d)  progetti  e  iniziative  rispondenti  alle  finalita'   della
presente legge. 
  3. Le  misure  di  sostegno  sono  destinate  preferibilmente  alle
aziende   che   operano   in   collaborazione   con   le    strutture
socio-sanitarie pubbliche.