Art. 8 Misure di sostegno 1. La Provincia assicura sufficienti risorse e misure di sostegno per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura sociale, tenendo conto delle modifiche del fabbisogno riferito alle singole prestazioni. 2. Le misure di sostegno possono comprendere: a) l'incentivazione di investimenti e di interventi per l'adeguamento e l'arredamento di edifici e strutture per imprese agricole; b) la partecipazione ai costi delle rette e delle tariffe orarie dei servizi assistenziali nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legislazione provinciale in materia di politiche sociali e sanita'; c) contributi per corsi di formazione e aggiornamento, per misure di sensibilizzazione, per studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative per enti e organizzazioni nel settore agricolo; d) progetti e iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge. 3. Le misure di sostegno sono destinate preferibilmente alle aziende che operano in collaborazione con le strutture socio-sanitarie pubbliche.