Art. 3 
 
Modifica all'art. 11 della  legge  regionale  1  aprile  2014,  n.  7
 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale  n.
7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla
seguente: 
    «b)  una  polizza  assicurativa  o  garanzia  bancaria  ai  sensi
dell'art. 50, comma 2,  dell'Allegato  1  al  Codice  del  turismo  e
successive modificazioni e integrazioni.».