Art. 3 Modifica all'art. 11 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «b) una polizza assicurativa o garanzia bancaria ai sensi dell'art. 50, comma 2, dell'Allegato 1 al Codice del turismo e successive modificazioni e integrazioni.».