Art. 4 
 
                   Fondazione Casa dei Cantautori 
 
  1. La Regione, anche in attuazione dell'Accordo  di  valorizzazione
ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137)  e  successive
modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data  22  gennaio  2018
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
il  Comune  di  Genova,  partecipa   quale   socio   fondatore   alla
costituzione della Fondazione di partecipazione denominata «Casa  dei
Cantautori» con sede a Genova. 
  2. La Fondazione «Casa dei Cantautori», in  forza  dell'Accordo  di
valorizzazione di cui al  comma  1,  e'  il  soggetto  preposto  alla
costituzione del polo museale e formativo, perseguendone le finalita'
di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale. 
  3. La partecipazione della Regione e' subordinata  alle  condizioni
che la Fondazione: 
    a) persegua, senza scopi di lucro, le finalita' di cui  al  comma
2; 
    b) consegua il riconoscimento della personalita' giuridica. 
  4. Lo schema di statuto che regolamenta  la  Fondazione  e  le  sue
modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  si
provvede,  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del   bilancio
2018-2020,  esercizio  2018,  mediante  riduzione,  in   termini   di
competenza e  di  cassa,  di  euro  100.000,00  (centomila/00)  della
Missione  50  «Debito  pubblico»   Programma   1   «Quota   interessi
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e contestuale  aumento,
in termini di competenza  e  di  cassa,  del  medesimo  importo  alla
Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali»
Programma 2 «Attivita' culturali e  interventi  diversi  nel  settore
culturale».