Art. 4 Fondazione Casa dei Cantautori 1. La Regione, anche in attuazione dell'Accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto in data 22 gennaio 2018 con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Comune di Genova, partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata «Casa dei Cantautori» con sede a Genova. 2. La Fondazione «Casa dei Cantautori», in forza dell'Accordo di valorizzazione di cui al comma 1, e' il soggetto preposto alla costituzione del polo museale e formativo, perseguendone le finalita' di valorizzazione, promozione e sviluppo turistico-culturale. 3. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni che la Fondazione: a) persegua, senza scopi di lucro, le finalita' di cui al comma 2; b) consegua il riconoscimento della personalita' giuridica. 4. Lo schema di statuto che regolamenta la Fondazione e le sue modifiche successive sono approvati dalla Giunta regionale. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, mediante riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 (centomila/00) della Missione 50 «Debito pubblico» Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali» Programma 2 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale».