Art. 6 
 
Assegnazione di contributi del fondo regionale per lo sviluppo  delle
infrastrutture per la mobilita' urbana di cui all'art. 7 della  legge
regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e  il
  finanziamento dei Programmi integrati per la mobilita' (P.I.M.)) 
 
  1. Le risorse annuali del fondo regionale  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture per la mobilita' urbana di cui all'art. 7  della legge
regionale  n. 25/2008  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
allocate in entrata  al  Titolo  III  «Entrate  extra  tributarie»  -
Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» e  stanziate  nella
spesa  alla  Missione  10  «Trasporti,  Viabilita'  e  Mobilita'»   -
Programma 5 «Viabilita' e Infrastrutture stradali»,  sono  assegnate,
in deroga alle  disposizioni  della  legge  regionale  n.  25/2008  e
successive  modificazioni  e   integrazioni,   ai   comuni   per   la
realizzazione di parcheggi e  interventi  infrastrutturali  idonei  a
migliorare la sicurezza stradale, previa definizione da  parte  della
Giunta regionale di criteri, requisiti, modalita' e priorita' per  la
concessione di tali contributi.