Art. 6 Assegnazione di contributi del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilita' urbana di cui all'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilita' (P.I.M.)) 1. Le risorse annuali del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilita' urbana di cui all'art. 7 della legge regionale n. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, allocate in entrata al Titolo III «Entrate extra tributarie» - Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» e stanziate nella spesa alla Missione 10 «Trasporti, Viabilita' e Mobilita'» - Programma 5 «Viabilita' e Infrastrutture stradali», sono assegnate, in deroga alle disposizioni della legge regionale n. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai comuni per la realizzazione di parcheggi e interventi infrastrutturali idonei a migliorare la sicurezza stradale, previa definizione da parte della Giunta regionale di criteri, requisiti, modalita' e priorita' per la concessione di tali contributi.