Art. 10 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2003 1. L'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Funzioni della Regione). - 1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarieta' delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonche' di sostegno all'attivita' operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale. 2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di: a) sistema informativo della polizia locale, realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attivita' della polizia locale, secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale; b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) formazione e aggiornamento professionale; d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale; e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonche' altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini; f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione. 3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attivita', all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale nonche' sull'esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). 4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.».