Art. 12 Introduzione dell'art. 13-bis della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Funzioni di polizia locale). - 1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attivita' di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalita'. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei comuni e nelle Unioni di comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attivita': a) attivita' di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilita' e della sicurezza urbana e rurale; b) attivita' di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilita' e della sicurezza stradale; c) attivita' di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della liberta' di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale; d) attivita' di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualita' urbana e rurale; e) attivita' di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva; f) attivita' di soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; g) attivita' ausiliarie di pubblica sicurezza. 3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle province e nella citta' metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attivita' di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attivita' di soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonche' nelle altre attivita' di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza. 4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere: a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i sindaci dei comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale; b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata. 5. Gli enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attivita' dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla commissione assembleare competente a cadenza annuale.».