Art. 14 
 
   Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. L'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 15 (Interventi e  contributi  regionali).  -  1.  La  Regione
promuove la stipulazione  di  accordi  di  programma  finalizzati  al
miglioramento delle attivita' di polizia locale. 
  2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito  degli  accordi
di programma di cui al comma 1, per: 
    a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia  locale  di
cui all'art. 14; 
    b) la  qualificazione  dei  corpi  di  polizia  locale  ai  sensi
dell'art. 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di comuni; 
    c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o  di
progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attivita'
di polizia locale. 
  3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e
le modalita' definiti dalla Giunta regionale. 
  4. La Regione puo' altresi'  acquisire  e  mettere  a  disposizione
strumenti,  anche  informatici,  per  il  migliore  svolgimento   del
servizio di polizia locale.».