Art. 16 
 
     Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Figure   professionali   e   struttura
organizzativa della polizia locale». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge  regionale  n.  24  del
2003 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora  la  struttura  non  sia  costituita  in  corpo  il
servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si  applicano  le
previsioni di cui all'art. 17, comma 3-bis.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  Gli  enti  locali  devono  garantire  un'adeguata   formazione
iniziale specifica degli agenti, degli  addetti  al  coordinamento  e
controllo e dei dirigenti della polizia locale.». 
  4. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003  le
parole  «di  prossimita'  e  adeguatezza.»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «della polizia di comunita'.». 
  5. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003  la
parola «municipale» e' sostituita dalla seguente: «locale». 
  6. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003  la
parola «occasionalmente» e' sostituita dalle seguenti: «in situazioni
eccezionali». 
  7. Dopo il comma 6 dell'art. 16 della legge  regionale  n.  24  del
2003 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti
nonche'  l'idoneita'  all'efficace   svolgimento   delle   specifiche
mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti
alle visite mediche e agli accertamenti ai  sensi  dell'art.  41  del
decreto legislativo n. 81 del 2008.». 
  8. Dopo il comma 6-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del
2003 e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Ai fini  di  una  migliore  erogazione  ed  efficienza  del
servizio  di  polizia  locale   i   comandi   possono   favorire   il
miglioramento delle condizioni psicofisiche dei propri addetti.».