Art. 17 
 
 Introduzione dell'art. 16-bis della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 16-bis (Corso-concorso unico). - 1. Nel rispetto dei principi
di cui all'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la
Regione Emilia-Romagna  puo'  bandire  un  corso-concorso  unico  per
selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella  convenzione
stipulata con gli enti locali, il personale di polizia locale che gli
stessi intendono assumere.  Per  lo  svolgimento  del  corso-concorso
unico, la Regione si avvale della Scuola  interregionale  di  polizia
locale di cui all'art. 18. 
  2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad
un percorso formativo con esame finale  eventualmente  abbinato  alla
valutazione di  titoli  o  ad  ulteriori  prove  selettive  anche  di
abilita'  volte  ad  accertare  l'idoneita'   allo   svolgimento   di
specifiche mansioni. La graduatoria finale e' utilizzabile dagli enti
locali di cui al comma 1  per  la  copertura  dei  propri  fabbisogni
assunzionali. 
  3. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti  in
relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire.
La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in
altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli  enti  locali
del territorio regionale. 
  4.  Per  l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  previsto  un
contributo per la copertura  delle  spese  della  procedura,  il  cui
importo, compreso tra 10 e 15 euro, e' definito nel bando.  Le  spese
per il percorso formativo sono ripartite tra gli enti locali  di  cui
al comma 1, il candidato  ammesso,  tramite  versamento  alla  Scuola
interregionale di polizia locale di una quota di  partecipazione  non
superiore a 1000 euro e la Regione, nell'ambito dei finanziamenti  di
cui all'art. 18-quinquies. Con  delibera  di  Giunta  regionale  sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo.».