Art. 18 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «3. La funzione di comandante puo' essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessita' dell'ente di appartenenza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «3-bis. Il comandante assume lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale. Il comandante risponde funzionalmente all'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal Comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).». 3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «3-ter. Il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.». 4. Al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola «municipale» e' sostituita dalla seguente: «locale».