Art. 19 
 
 Introduzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 17-bis (Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili  di
servizio di polizia locale). - 1. E' istituito  presso  la  struttura
regionale competente  in  materia  di  polizia  locale  l'elenco  dei
comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale,
da  cui  deve  risultare  il  percorso  formativo   e   professionale
individuale. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e
i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano  frequentato
un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale. 
  3. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al  comma  1
per  valutare,  nell'ambito  dei  propri  processi  di  selezione,  i
soggetti in possesso delle professionalita'  utili  allo  svolgimento
delle attivita' di comando presso le  proprie  strutture  di  polizia
locale. 
  4. Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene  altresi'  redatto  un
elenco di soggetti che  hanno  frequentato  e  superato  un  apposito
percorso formativo di preparazione  allo  svolgimento  del  ruolo  di
comandante di  polizia  locale.  Tale  percorso,  che  potra'  essere
organizzato e curato anche in collaborazione con le  Universita',  e'
disciplinato dalla Giunta regionale. 
  5. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali
e   le   Organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative,
stabilisce con  proprio  atto  i  requisiti  per  l'iscrizione  negli
elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalita' della loro gestione, nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali.».