Art. 19 Introduzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale). - 1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale. 3. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per valutare, nell'ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalita' utili allo svolgimento delle attivita' di comando presso le proprie strutture di polizia locale. 4. Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene altresi' redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potra' essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Universita', e' disciplinato dalla Giunta regionale. 5. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalita' della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.».