Art. 22 Introduzione dell'art. 17-quater della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 17-ter della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 17-quater (Collaborazioni tra strutture di polizia locale). - 1. La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'art. 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli enti locali una modulistica uniforme.».