Art. 23 Introduzione dell'art. 17-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 17-quater della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 17-quinquies (Interventi in caso di calamita' e di gravi emergenze). - 1. In caso di calamita' che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale. 2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale. 3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalita' operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.».