Art. 23 
 
Introduzione dell'art. 17-quinquies della legge regionale n.  24  del
                                2003 
 
  1. Dopo l'art. 17-quater della legge regionale n. 24  del  2003  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 17-quinquies (Interventi in caso  di  calamita'  e  di  gravi
emergenze). - 1.  In  caso  di  calamita'  che  renda  necessario  un
supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli enti
locali  interessati,  nell'immediatezza  dell'evento  e  nei   giorni
successivi, possono inviare il personale attraverso il  coordinamento
della struttura regionale competente in materia di polizia locale. 
  2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo  Ente,
gli altri enti locali, nell'immediatezza dell'evento e  a  fronte  di
specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di  polizia
locale a supporto, dandone  comunicazione  alla  struttura  regionale
competente in materia di polizia locale. 
  3. La Giunta regionale,  previo  parere  del  comitato  tecnico  di
polizia locale e del Consiglio delle  autonomie  locali,  adotta  una
direttiva  che  individua  le  specifiche  modalita'   operative   da
utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.».