Art. 24 
 
Introduzione dell'art. 17-sexies della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 17-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 e'
inserito il seguente: 
  «Art. 17-sexies (Accordi per l'interscambio  operativo).  -  1.  La
Regione promuove accordi con  le  competenti  autorita'  statali  per
favorire l'interscambio operativo tramite la  condivisione  di  dati,
informazioni, strumentazioni,  modalita'  di  lavoro  ed  ogni  altra
esperienza utile ad un  piu'  efficace  svolgimento  dei  servizi  di
polizia  locale  e  per  lo  sviluppo  del   sistema   integrato   di
sicurezza.».