Art. 27 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003 1. La rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: «Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale». 2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per: a) programmare e realizzare le attivita' formative obbligatorie ai sensi dell'art. 16, comma 3; b) promuovere, coordinare e sostenere le attivita' ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale; c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.».