Art. 27 
 
     Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. La rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003  e'
sostituita dalla seguente: «Istituzione della  Scuola  interregionale
di polizia locale». 
  2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La  Regione  Emilia-Romagna,  assumendo  come  propri  fini  la
formazione e l'aggiornamento  del  personale  della  polizia  locale,
considerati  imprescindibili  condizioni  per  la  qualificazione   e
l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale  dei  servizi  di
polizia locale, si avvale della Fondazione per: 
    a) programmare e realizzare le attivita'  formative  obbligatorie
ai sensi dell'art. 16, comma 3; 
    b) promuovere, coordinare e sostenere le attivita'  ordinarie  di
formazione e  aggiornamento  professionale  degli  appartenenti  alla
polizia locale; 
    c) realizzare altre iniziative  di  diretto  interesse  regionale
finalizzate  alla  qualificazione  degli  appartenenti  alla  polizia
locale.».