Art. 29 
 
     Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge  regionale  n.  24  del
2003 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. I  loghi  e  i  segni  distintivi  stabiliti  dalla  Giunta
regionale  non  possono  essere  alterati  o  modificati  ne'  essere
utilizzati in modo tale  da  recare  pregiudizio  all'immagine  della
polizia locale. 
  2-ter. La Giunta regionale puo' definire modalita' di utilizzo  dei
segni distintivi per finalita' di  merchandising  promozionale  della
polizia locale.».