Art. 3 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: b) sostiene accordi tra le autorita' provinciali di pubblica sicurezza e gli enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali; le province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i comuni e le Unioni di comuni interessati;». 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 e' aggiunta la seguente: «c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'art. 17-septies, comma 5.». 3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: «d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attivita' di polizia fondati sui principi di polizia di comunita' come definiti dagli articoli 2-bis e 11-bis e sul coinvolgimento dei cittadini.». 4. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: «e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di piu' soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonche' le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;». 5. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo le parole: «dei comuni capoluogo» sono inserite le seguenti: «e dai presidenti delle Province,»; la parola «municipale» e' sostituita dalla seguente: «locale»; e le parole «, e dai presidenti delle Province» sono soppresse.