Art. 30 
 
 Introduzione dell'art. 19-bis della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 19-bis (Strumenti di  autotutela).  -  1.  Per  strumenti  di
autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e  dispositivi
che consentono all'addetto di migliorare le condizioni  di  sicurezza
personale rispetto  ai  rischi  specifici  correlati  alle  attivita'
svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere
dotati sono definiti dai commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati  di  bastone
estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovra' essere previsto
e disciplinato nel  regolamento  del  corpo  o  servizio  di  polizia
locale. 
  3. Nel rispetto della normativa nazionale in  materia  di  pubblica
sicurezza, i corpi e i servizi di  polizia  locale  possono  altresi'
dotarsi di manette, giubbotti antitaglio,  giubbotti  antiproiettile,
cuscini per gli accertamenti e i  trattamenti  sanitari  obbligatori,
caschi di protezione ed altri dispositivi  utili  alla  tutela  degli
addetti. 
  4.  I  comandi  possono  organizzare  percorsi  formativi  volti  a
migliorare la sicurezza degli addetti rispetto  ai  rischi  specifici
dell'attivita' di polizia locale. 
  5. Gli enti  locali  possono  promuovere  la  creazione  di  gruppi
interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di  ascolto,  anche
attraverso  convenzioni  con  altri   soggetti,   per   fornire,   se
necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti  in
cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti.».