Art. 30 Introduzione dell'art. 19-bis della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Strumenti di autotutela). - 1. Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attivita' svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 2, 3, 4 e 5. 2. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovra' essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale. 3. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresi' dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti. 4. I comandi possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attivita' di polizia locale. 5. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti.».