Art. 33 
 
Introduzione dell'art. 19-quater della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo l'art. 19-ter della legge  regionale  n.  24  del  2003  e'
inserito il seguente: 
  «Art.   19-quater   (Iniziative   regionali    di    valorizzazione
dell'immagine della polizia locale). - 1. La  Regione  puo'  altresi'
realizzare  specifiche  iniziative  di  rilievo  regionale  volte   a
valorizzare  l'immagine   della   polizia   locale   nel   territorio
regionale.».