Art. 34 
 
Introduzione dell'art. 19-quinquies della legge regionale n.  24  del
                                2003 
 
  1. Dopo l'art. 19-quater della legge regionale n. 24  del  2003  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 19-quinquies (Iniziative di promozione a livello  locale).  -
1. La Regione promuove le iniziative  dei  corpi  e  dei  servizi  di
polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i  cittadini  delle
attivita' svolte al fine di  promuovere  il  modello  di  polizia  di
comunita', di cui agli articoli 2-bis e 11-bis. 
  2. A tal fine emana delle  raccomandazioni  tecniche  rivolte  agli
enti  locali  per  fornire  criteri  omogenei  di   comunicazione   e
promozione delle funzioni di polizia locale.».