Art. 35 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 15-bis e 16-bis della presente legge, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2003, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 1-ter. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15-bis e 16-bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».