Art. 37 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione dell'art. 14, comma 7, della legge
regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla  presente  legge,  la
Giunta regionale effettua la prima ricognizione  delle  strutture  di
polizia  locale  al  31  dicembre  2021.  Dopo  tale  ricognizione  i
preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme  della  legge
regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge,  sono
costituiti in servizi, fatti salvi, per il  personale  in  essi  gia'
inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado gia' assegnati  e
l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro  specificamente  riferite  agli  appartenenti  ai
corpi. 
  2. Gli accordi di cui all'art. 15, comma 2, della previgente  legge
regionale n. 24 del 2003 in essere, cessano al momento di entrata  in
vigore  della  presente  legge,   indipendentemente   dai   risultati
raggiunti.  I  relativi  atti  di  rendicontazione  dovranno   essere
trasmessi agli uffici competenti della Regione entro il  31  dicembre
2018. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  la  Giunta  trasmette  alla
Commissione assembleare competente lo schema di convenzione di cui al
comma 1 dell'art. 16-bis  della  legge  regionale  n.  24  del  2003,
introdotto  dalla  presente  legge,  e  la  informa  sulle  modalita'
attuative della procedura concorsuale. 
  4. In sede di  prima  applicazione  dell'art.  17-bis  della  legge
regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla  presente  legge,  possono
chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1  i  comandanti  di
corpo ed i responsabili di servizio di polizia locale  che  ricoprano
tale ruolo alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
nonche' coloro i quali abbiano ricoperto detti ruoli per  almeno  tre
anni negli ultimi sei. 
  5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
gli enti locali provvedono ad adeguare  i  regolamenti  vigenti  alle
disposizioni della legge regionale n. 24  del  2003  come  modificata
dalla presente legge. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 30 luglio 2018 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).